Con la recente modifica del processo civile attuato dalla Riforma Cartabia (D. Lgs n. 149 del 10.10.2022 come modificato dalla Legge n. 197 del 29.12.2022) che ha completamente modificato il procedimento di separazione e divorzio, ci si chiede se sia ancora possibile impugnare l’Ordinanza con la quale il Tribunale dispone i provvedimenti urgenti e temporanei per i coniugi di collocazione dei figli e di carattere economico.
Tale Ordinanza riveste fondamentale importanza perchè molto spesso passano diversi mesi prima di avere la Sentenza che dispone la separazione o il divorzio e, nel frattempo, la vita famigliare è regolata dai provvedimenti assunti all’inizio del procedimento ma che sono subito efficaci.
Nel passato e per molto tempo, la possibilità di impugnare tale Ordinanza è stata esclusa in ragione del suo carattere provvisorio, essendo sempre modificabile dal Giudice istruttore nel corso del giudizio.
Tuttavia, in passato, con la Legge n. 80/2005 e la successiva Legge 54/2006, il legislatore aveva già modificato tale preclusione introducendo, con l’art. 708 c.p.c., la possibilità di fare reclamo contro tale provvedimento e prevedendo un duplice strumento di controllo prima inesistente:
- da un lato, l’Ordinanza poteva essere reclamata innanzi alla Corte d’appello entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento e
- dall’altro, era prevista la possibilità per il giudice istruttore di modificare o revocare l’Ordinanza nel corso del giudizio e fino alla Sentenza che chiudeva il giudizio.
Tuttavia, a seguito della Riforma Cartabia che ha abrogato l’art. 708 c.p.c., è ancora possibile impugnare l’Ordinanza che dispone i provvedimenti urgenti e temporanei?
La risposta è sì.
La recente riforma Cartabia, pur avendo abrogato l’art. 708 c.p.c., ha comunque introdotto specifiche disposizioni normative, l’art. 473 bis.23 c.p.c. e l’art. 473 bis.24 c.p.c. che prevedono anche questa possibilità.
Ma esistono limiti entro i quali si può chiedere la modifica di tale Ordinanza?
In effetti, l’Ordinanza può essere modificata o revocata solo entro il termine di 10 giorni decorrente dalla pronuncia del provvedimento in udienza oppure dalla comunicazione da parte del Tribunale ed esclusivamente in casi particolare, ovvero:
- per fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori nel corso del giudizio (art. 473 bis.23 c.p.c.), oppure
- è ammesso reclamo alla Corte d’Appello solo se i provvedimenti temporanei sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o modifiche all’affidamento ed alla collocazione dei minori, ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori (art. 473 bis.24 c.p.c.).
In conclusione, il coniuge rimasto insoddisfatto rispetto ai provvedimenti temporanei e urgenti resi ora dal Giudice alla prima udienza di comparizione delle parti può quindi chiedere la modifica dell’Ordinanza, purchè ciò venga fatto entro il termine di 10 giorni e solo nei casi specifici previsti dalla legge.
Avv. Silvana Barrocu