EREDITÀ DIGITALE – PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE SUCCESSORIA

CONSIGLI PRATICI PER TUTELARE L’EREDITÀ DIGITALE E GESTIRE LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE SUCCESSORIA ANCHE DEI BENI DIGITALI.

Spesso si parla di “eredità digitale”…

… ma cosa si intende? e perchè è importante tutelarla?


Oggi, la pianificazione patrimoniale successoria non può più limitarsi ai soli beni tradizionali (proprietà immobiliari, somme di denaro o beni mobili) perchè il patrimonio personale è composto anche da beni c.d. “digitali” come sono, ad esempio, gli account di posta elettronica, i profili dei social network, i file conservati su unità di archiviazione fisica e su piattaforme in cloud, le criptovalute o i contenuti protetti dal diritto d’autore.

Cosa succede a questi beni quando avviene il decesso del titolare? E’ possibile per gli eredi del defunto accedere a questi dati nel caso in cui non conoscano le password?

Capita spesso che gli eredi siano nel possesso di smartphone o unità di archiviazione fisiche oppure conoscano l’indirizzo e-mail del congiunto, ma non riescano comunque ad accedere al loro contenuto, essendo spesso questi dispositivi protetti da password che i gestori non forniscono se non al titolare.

Anzi i gestori, che sono spesso situati in Paesi esteri, prevedono espressamente, nelle condizioni d’utilizzo di alcuni di questi servizi, la distruzione di tutti i dati in caso di morte del titolare dell’account.

Gli eredi sprovvisti dei dati di accesso si troveranno quindi di fronte a difficoltà anche logistiche oltre, che a procedure  onerose, perchè dovranno interfacciarsi con realtà lontane che, oltretutto, seguono altri ordinamenti giuridici.


Ma allora gli eredi possono entrare in possesso di tali dati? 

La risposta è “SI” 

infatti, anche se molti Paesi tra cui l’Italia non prevedono ancora leggi specifiche in materia, le recenti pronunce giurisprudenziali hanno fornito un’interpretazione normativa favorevole all’accesso dei dati personali del defunto da parte degli eredi.


Vediamo qualcuna di queste sentenze.

  • Con una pronuncia storica del 10.02.2021, il Tribunale di Milano ha ordinato a Apple di prestare assistenza ai genitori nel recupero dei dati di accesso all’account del figlio morto in un grave incidente d’auto.

I genitori giustificavano la propria richiesta per “cercare di colmare il senso di vuoto e l’immenso dolore che si accompagna alla prematura perdita di un proprio caro”; in particolare, volevano recuperare le foto ed i video eventualmente registrati e le ricette culinarie che il defunto era solito scrivere in quanto chef, al fine di realizzare un libro di ricette dedicato alla sua memoria.

In questo caso, Apple si era opposta al rilascio alla madre dei dati personali degli account del figlio che utilizzava sistemi di sincronizzazione online (nello specifico iCloud), invocando la tutela della privacy del titolare e dei terzi coinvolti nelle conversazioni. 

Il principio generale affermato dal Giudice è la necessità della tutela dei diritti del deceduto sui suoi dati personali, demandandone l’esercizio, dopo la sua morte, a determinati soggetti a ciò legittimati, salvo l’ipotesi in cui il defunto non avesse espressamente e preventivamente vietato tale possibilità. 

Il Tribunale di Milano ha fatto applicazione del disposto di cui all’art. 2 terdecies del Decreto Legislativo n. 101/2018 (c.d. “Codice della Privacy”), secondo il quale i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

La norma è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dopo che il Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 2016/679 (c.d. “GDPR”) ha affermato esplicitamente che “il regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute”, ma che comunque “gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali  delle persone decedute”.

Si tratta di una pronuncia senza precedenti in Italia che ha gettato le basi per una serie di giudizi successivi che hanno permesso a diverse famiglie negli ultimi anni di avere accesso ai dati contenuti nei profili social, negli smartphone e nelle caselle di posta elettronica dei propri cari deceduti.

  • Poco dopo infatti, il 25 novembre 2021, il Tribunale di Bologna ha ordinato ad Apple di fornire assistenza ad una madre per l’accesso a tutti i dati disponibili associati all’account iCloud del figlio adolescente, morto suicida, e quindi alle sue e-mail, anche creando un nuovo account Apple ID e trasferendo su questo nuovo account tutti i dati del figlio disponibili su iCloud, e fornendo le password di questo nuovo account alla madre.

Lo scopo della donna era di “recuperare fotografie, video e quant’altro possa essere contenuto nel predetto dispositivo, in modo tale da poter colmare, almeno in parte, il senso di vuoto, le domande senza risposta e il dolore immenso causati dalla prematura e tragica scomparsa del proprio figlio” ed eventualmente identificare degli ultimi scritti che dessero conto delle motivazioni del suo gesto. 

  • Ed ancora, recentemente il Tribunale di Roma, con l’Ordinanza del 10 febbraio 2022, ha accolto il ricorso d’urgenza proposto da una erede che chiedeva di accedere ai dati contenuti nell’account iCloud del marito, morto improvvisamente, al fine di recuperare i ricordi del defunto attraverso foto e video presenti nell’account. 

La pronuncia riveste particolare importanza perchè il Giudice afferma il legittimo interesse della moglie ad accedere all’account del marito per ragioni familiari meritevoli di protezione compatibili con le norme previste nel Codice in materia di protezione dei dati personali, come riformato a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679.

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistente l’interesse a recuperare quanto possibile per garantire il ricordo del defunto, considerando tra l’altro la tenera età delle figlie del medesimo al momento del decesso. 

Il Giudice concordava anche nella necessità di fare un provvedimento urgente perchè il mancato utilizzo di un account per un periodo prolungato comporta la disattivazione automatica dei sistemi e, conseguentemente, la cancellazione irreversibile dei dati ad essi associati.

E’ importante sottolineare come, in questo caso, il gestore Apple abbia contestato la richiesta di accesso della moglie perchè nelle condizioni generali di contratto, sottoscritte dal marito al tempo dell’attivazione dell’account, era previsto l’intrasferibilità dell’account e che qualsiasi diritto su di esso si sarebbe estinto con l’evento morte.

Tuttavia, secondo il Tribunale di Roma, la sottoscrizione di clausole standard unilateralmente predisposte da Apple non integra una manifestazione di volontà “specifica, libera, informata” e non equivoca da parte del titolare.


Nonostante le sentenze favorevoli all’accesso ai beni digitali da parte degli eredi, resta un vuoto normativo in materia di tutela dei beni digitali.

In attesa di una normativa ad hoc, è possibile comunque attuare degli strumenti di prevenzione che si rinvengono sul web oppure quelli generici previsti dalla legge.

Per quanto riguarda i social e Facebook, in prima linea, è possibile nominare un contatto erede per la gestione del proprio account, se reso commemorativo dopo la morte, oppure di far eliminare il proprio profilo in modo permanente. 

Allo stesso modo, anche Instagram offre la possibilità di rendere commemorativo un account, su specifica richiesta. 

Twitter invece disattiva automaticamente un account dopo sei mesi di inattività; mentre 

Linkedin lo disattiva solo se viene segnalata la morte dell’utente.

Venendo poi al caso di Google, si può decidere preventivamente dopo quanto tempo di inattività dell’account si deve presumere la morte dell’utente, da 3 a 18 mesi.

Così, decorso il periodo temporale indicato e dopo preventivo tentativo di contatto, Google cancella tutti i dati, a meno che l’utente non avesse preventivamente indicato una persona di fiducia a cui i dati devono essere inviati.

Per dare però piena tutela all’eredità digitale, è possibile servirsi degli istituti giuridici predisposti dall’ordinamento come il testamento, il mandato post mortem o il legato di password che consistono, in pratica, nell’affidare ad una persona di fiducia le proprie credenziali d’accesso, quali password e username, fornendogli istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso, come distruggere i dati in tutto o in parte, o consegnarli a soggetti indicati. 

In conclusione ed in considerazione della novità della materia e della mancanza di una disciplina specifica, è sempre consigliabile per chiunque intenda tutelare il proprio patrimonio digitale dopo la sua morte oppure anche per chi si trovi nella posizione di erede e debba accedere ai dati personali del congiunto, rivolgersi a professionisti specializzati in materia di pianificazione successoria per tutelare al meglio anche l’eredità digitale. 

 

Avv. Silvana Barrocu