Con la Sentenza n. 9479 del 6.04.2023 (Cass.-Civ.-S.U.-Sent.-n.-9479-del-2023), la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha formulato importanti principi per un’effettiva protezione dei diritti del consumatore contro clausole abusive contenute in contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo.
L’obiettivo della Suprema Corte è quello di riequilibrare la posizione di svantaggio del consumatore rispetto al professionista, riaprendo per il consumatore la possibilità di fare opposizione a un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, per invalidare le clausole abusive presenti nei contratti stipulati tra consumatori e professionisti.
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno recepito le famose sentenze emesse dalla Corte di Giustizia il 17.05.2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), con le quali è stato affermato in estrema sintesi che, ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest’ultimo, il controllo sull’eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell’esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito.
Pertanto, nella recentissima pronuncia sopra citata, la Suprema Corte di Cassazione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha disposto l’obbligo per il Giudice di effettuare d’ufficio il controllo in ordine alla eventuale presenza di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori sia per il giudice del monitorio sia, in mancanza, per il giudice dell’esecuzione, anche se il decreto ingiuntivo non è stato opposto.
In sostanza, la Suprema Corte ha deciso che è dovere del giudice investito dell’istanza di ingiunzione di esaminare d’ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e di dare conto degli esiti di siffatto controllo; ed è proprio la carente attivazione del giudice del monitorio a frustare il diritto di azione e difesa del consumatore, e a rendere necessario il successivo controllo da parte del giudice dell’esecuzione.
COSA DEVE FARE IN PRATICA ILGIUDICE DEL MONITORIO?
Il giudice del monitorio:
- a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
- b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;
- c) all’esito del controllo
c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MONITORIO?
In assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, il giudice dell’esecuzione, sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo ovvero:
COSA DEVE FARE IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE?
In sintesi, il Giudice dell’esecuzione deve:
- a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
- b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
- c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
- d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito.
COSA DEVE FARE IL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE AL PRECETTO?
Se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii).
COSA SUCCEDE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE TARDIVA EX ART. 650 C.P.C.?
Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
- a) una volta investito dell’opposizione, avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
- b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.
PERCHE’ QUESTA PRONUNCIA E’ UNA FORTE TUTELA PER IL CONSUMATORE?
- l’opposizione ex art. 650 c.p.c. è rimedio idoneo a garantire la tutela del consumatore anzitutto perché è esperibile non solo dopo, ma anche anteriormente all’inizio dell’esecuzione e, segnatamente, pure in momento antecedente alla stessa notificazione del precetto, così da evitare al consumatore di trovarsi nell’eventualità – non remota – di subire l’esecuzione e, quindi, il vincolo del pignoramento sui propri beni;
- assume una valenza pregnante il potere del giudice dell’opposizione tardiva di sospendere l’esecutorietà del titolo giudiziale, sospensione che ha effetti favorevoli anche rispetto alla pregiudizievole iscrizione di ipoteca ex art. 655 c.p.c., così da evitare al debitore consumatore di dover ottenere la sospensione di ciascuna procedura esecutiva nella quale il creditore professionista lo coinvolga sulla base del medesimo titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto;
- l’opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del pieno contraddittorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull’an debeatur;
- la tutela giurisdizionale non potrebbe trovare adeguata garanzia dinanzi ad un giudice dell’esecuzione perchè:
- il giudizio esecutivo è essenzialmente deformalizzato e i poteri cognitivi ad esso attribuiti sono funzionali allo svolgimento della procedura esecutiva;
- in caso di sentenza emessa all’esito di opposizione ex art. 617 c.p.c., essendo un tale provvedimento ricorribile soltanto per cassazione, il debitore consumatore non avrebbe a disposizione un doppio grado di giudizio per far valere le proprie ragioni.
Appare evidente la portata rivoluzionaria di questa importante pronuncia che permette a tutti i consumatori che hanno in corso pignoramenti promossi da Banche e Finanziarie di sospendere la procedura esecutiva ed ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, anche se non opposto in precedenza, per la presenza di clausole abusive e vessatorie.
Avv. Silvana Barrocu