DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI

Quali sono i diritti successori del figlio naturale riconosciuto? e come avviene il riconoscimento?

Il figlio naturale può essere riconosciuto dal genitore  in vita o nel testamento.

Se fatto nel testamento, il riconoscimento rimane valido anche laddove detto testamento fosse successivamente revocato dal testatore. Si tratta infatti di una disposizione testamentaria irrevocabile in via eccezionale,  in deroga al normale principio della sempre ammessa revocabilità delle disposizioni testamentarie. 

Il figlio naturale può essere riconosciuto tale anche da una Sentenza.

Gli stessi effetti, anche sul piano successorio, del riconoscimento fatto dal genitore possono infatti realizzarsi a seguito di sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, emessa su iniziativa del figlio che intenda far accertare la filiazione da una certa persona.

L’azione in oggetto può essere proposta anche successivamente alla morte del genitore. 

Una volta ottenuta la sentenza di riconoscimento, il figlio naturale può accettare l’eredità del genitore naturale entro il termine di prescrizione di 10 anni.

Il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione di paternità o maternità, e non al momento del decesso del genitore naturale.

Unico presupposto per la partecipazione alla successione dei genitori naturali da parte dei figli nati fuori del matrimonio è che essi siano stati riconosciuti dal genitore, anche nel testamento, o dichiarati giudizialmente.

Dopo la Riforma di cui alla Legge n. 219/2012, si è raggiunta la piena equiparazione tra figli “naturali” e  “legittimi” anche ai fini successori.

Ma cosa comporta di fatto tale equiparazione? 

In sostanza, i figli naturali riconosciuti partecipano alla comunione ereditaria a pieno titolo e in modo paritario rispetto agli eventuali altri figli.

Oggi, in definitiva, ai figli nati da persone non legate da vincolo matrimoniale competono gli stessi diritti successori spettanti ai figli “legittimi”, senza alcuna distinzione.

 

Quali sono di fatto  i diritti successori rispetto al resto della famiglia del genitore naturale? vediamo qualche caso pratico…

Nel caso in cui il genitore muoia senza lasciare testamento, si aprirà in favore del figlio naturale la successione legittima e di conseguenza:

  • se il figlio naturale è l’unico figlio, e non vi è il coniuge, ha diritto all’intera eredità;
  • se vi sono altri figli, e non vi è il coniuge, il figlio naturale avrà diritto insieme ai fratelli all’intera eredità; 
  • se il figlio naturale è l’unico figlio, ma vi è un coniuge, ha diritto a metà dell’eredità; 
  • se vi sono altri figli, il figlio naturale avrà diritto insieme ai fratelli ai ⅔ dell’eredità, mentre al coniuge spetterà l’altro terzo;

Nel caso in cui il genitore faccia invece testamento, il figlio naturale dovrà avere la quota di legittima che gli spetta per legge.

In conclusione, il figlio naturale partecipa inderogabilmente ed in parti uguali rispetto agli altri figli alla comunione ereditaria del proprio genitore, senza che i figli nati al di fuori del matrimonio possano subire in alcun modo l’estromissione dalla comunione precedentemente attribuita a quelli nati nel matrimonio.

 

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