SUCCESSIONI INTERNAZIONALI, risvolti pratici per proteggere l’eredità transfrontaliera e per gestire la pianificazione patrimoniale successoria.

“Successioni Internazionali” …

ma quando si parla di successioni internazionali?

e che cosa significa?

Le successioni internazionali sono indubbiamente un fenomeno sempre più frequente che interessa un gran numero di persone che oltrepassano i confini nazionali e trasferiscono all’estero i propri patrimoni.

La successione transfrontaliera presenta profili di internazionalità quando gli eredi o i beni del defunto si trovano in Paesi diversi e occorra, quindi, capire come debbano essere suddivisi i beni del defunto in base alle norme giuridiche vigenti nei singoli Paesi coinvolti.

Ad esempio, cosa succede se un cittadino italiano ma residente formalmente a Gibilterra – territorio del Regno Unito ora fuori dall’Unione Europea –  muore in Spagna dove aveva la residenza abituale, lasciando, come eredi, una compagna in Spagna ed una figlia in Italia e la cui eredità sia composta da conti correnti in banche spagnole, nonché da beni immobili in Italia, Spagna e Gibilterra. 

La “Internazionalità” di una successione come quella appena descritta, quando manca una specifica normativa in materia, può evidentemente dare luogo a una situazione complessa determinando, di fatto, anche un conflitto tra i Giudici dei diversi Paesi coinvolti, i quali potrebbero essere chiamati contemporaneamente a decidere sulla successione e ad applicare le specifiche norme di diritto internazionale del proprio Stato.

Nell’esempio citato, potrebbe esserci incertezza su quale sia la legge applicabile perché diversi sono i Paesi convolti come l’Italia di cui il defunto aveva la cittadinanza, la Spagna luogo di residenza abituale o il Regno Unito, quale luogo di residenza formale, oppure ancora tra gli Stati ove si trovano i beni del defunto ovvero Italia, Spagna e Regno Unito.

 

Ma allora come si può fare a capire quale sia il Giudice competente a decidere su una successione internazionale?

C’è una normativa specifica che interviene in aiuto? 

La risposta è “SI” , ovvero il REGOLAMENTO UE N. 650_2012 entrato in vigore il 17 agosto 2015, che è stato introdotto proprio per semplificare queste ipotesi di successioni transfrontaliere, evitando conflitti e costi eccessivi dei procedimenti successori, e per dare omogeneità alla disciplina delle successioni internazionali perché si applica a tutti i Paesi Membri, ad eccezione di Danimarca e Irlanda. 

Ma come funziona in concreto? e cosa prevede?

Il Regolamento UE n. 650/2012 contiene i criteri che determinano quale sia la Legge applicabile al caso specifico e quale sia il Giudice competente e, inoltre, prevede il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni assunte da Paesi esteri e degli atti pubblici in materia di successioni e, non ultimo, l’istituzione del Certificato Successorio Europeo (c.d. CSE).

Più precisamente, l’art. 21, primo comma, del citato Regolamento prescrive che: “(…) la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte”. In applicazione della disposizione normativa menzionata, nel nostro esempio, la legge da applicarsi sarà quella spagnola perché luogo di residenza abituale del defunto, essendo la residenza a Gibilterra solo formale. 

Ma è possibile seguire criteri diversi rispetto a quelli dettati dal Regolamento UE? e magari scegliere, preventivamente, la legge che disciplinerà la propria successione transfrontaliera?

Sì, è possibile… ed è lo stesso Regolamento UE n. 650/2012 a consentire di poter scegliere quale legge applicare alla propria successione, perché prevede, all’art. 12, che: “Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte”. In sostanza, è possibile scegliere la legge del Paese di cui si ha la cittadinanza, che può essere sia un Paese dell’Unione Europea sia un Paese Terzo.

La scelta deve però essere espressa in una dichiarazione scritta o in un testamento e, ovviamente, il testamento che è stato redatto in uno Stato membro è valido sia nello Stato in cui è redatto sia in quello in cui è presentato.

In questo modo, è possibile servirsi di un valido strumento per la pianificazione patrimoniale successoria riconosciuto internazionalmente.

Venendo al nostro esempio, il defunto aveva espressamente scelto, mediante testamento redatto per atto pubblico da un notaio spagnolo, che la legge applicabile alla propria successione fosse la legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza, ovvero l’Italia. In tal modo, ha potuto derogare ai criteri di determinazione previsti nel Regolamento UE che individuavano invece la Spagna perché luogo di residenza abituale del defunto.

A questo punto, una volta determinata la legge applicabile, la successione sarà quindi disciplinata per intero dalle norme in materia previste dal Paese individuato secondo i criteri sopra citati, sia con riguardo ai beni immobili sia per i beni mobili, evitando possibili procedimenti successori pendenti in diversi Stati ed eventuali decisioni giudiziali contrastanti.

Restano solo escluse le questioni fiscali, legate ai beni della successione, che non sono disciplinate nel Regolamento UE n. 650/2012 e, quindi, rimangono regolamentate dalla legislazione nazionale ai fini tributari.

In conclusione ed in considerazione dell’estrema complessità della materia, è sempre consigliabile per chiunque intenda tutelare il proprio patrimonio transfrontaliero dopo la sua morte oppure per chi si trovi nella posizione di erede che vuole districarsi tra le norme internazionali anche ai fini fiscali, rivolgersi a professionisti specializzati in materia di pianificazione successoria internazionale e di fiscalità internazionale, al fine di tutelare al meglio l’eredità transfrontaliera scegliendo la legge più favorevole da applicare. 

Avv. Silvana Barrocu